Guida alle normative europee
NORME EUROPEE
Due normative regolano le destinazioni d'uso e la progettazione (obblighi del produttore) dei DPI. I livelli di qualità e di siurezza dei DPI dovranno essere certicati conformi ai requisiti essenziali di igiene e di sicurezza.
DUE DIRETTIVE EUROPEE DPI
Al fine di armonizzare le normative dei paesi della comunità Economica Europea in materia di saulute e di sicurezza delle persone,sono state adottate due direttive europee relative ai D.P.I., Dispositivi di Protezione Individuale.
garantire i lavoratori stessi contro i pericoli di qualsiasi natura ai quali esse risultino esposti. Viene così fissato il principio di garantire la protezione individuale dei lavoratori e si denuncia il pericolo di una falsa sicurezza derivante dalla scelta di un’apparecchiatura inadeguata.
PRODUZIONE E QUALITÀ DEI PRODOTTI
La direttiva 89/686 determina, per ciascuna categoria dei D.P.I. le procedure di certificazione e le norme tecniche cui tali apparecchiature debbono adeguarsi per poter circolare liberamente nelle CEE.
Essa si applica alle maschere per la respirazione, agli occhiali protettivi, alle cuffie, alle protezioni antirumore, alle protezioni contro le cadute dall’alto, alle calzature, agli indumenti e ai guanti di protezione.
ARTICOLI A NORMA CE cat. 1
Sono tutti i D.P.I. che proteggono contro rischi di minore entità. Essi devono essere muniti di autocertificazione rilasciata dal produttore dietro propria responsabilità che commercializza il prodotto dichiarando che lo stesso è conforme alle norme tecniche introdotto dai requisiti essenziali della direttiva.
ARTICOLI A NORMA CE cat. 2 e cat. 3
Sono tutti i D.P.I. che proteggono contro rischi gravi (meccanici, chimici, irradiazioni, calore e fuoco, rischi d’impatto, rischi microbiologici, elettricità statica, freddo) per i quali è necessario per il produttore o distributore richiedere la verifica, accompagnata da un dossier tecnico (certificato di conformità) a un laboratorio europeo riconosciuto dalla Commissione delle Comunità Europee.
Se l’esito della verifica sarà positivo, il fabbricante potrà apporre sui D.P.I. il marchio CE regolamentare oltre il marchio specifico della norma europea applicabile.
Nel caso il D.P.I. sia di categoria 3 la procedura sarà la stessa con la sola differenza che i prodotti dovranno essere sottoposti ad un controllo di fabbricazione da parte dell’ente - laboratorio riconosciuto dalla Commissione delle Comunità Europee - attraverso un sistema di assicurazione della qualità CE con controllo della produzione.
Ottenuta la certificazione, i D.P.I. potranno riportare i marchi CE accompagnati da un documento informativo che, elaborato e consegnato obbligatoriamente dal produttore, conterrà le istruzioni per la conservazione, l’uso, la pulitura, la manutenzione, la revisione, i livelli di prestazione ottenuti nel corso delle prove in laboratorio, la data o termine di scadenza, il significato della marcatura.
UTILIZZO DEI DPI
La direttiva 89/656 riguarda le procedure di organizzazione, le condizioni di realizzazione e di utilizzo applicabili a D.P.I.; essa riguarda altresì le prescrizioni minime di sicurezza e di igiene inerenti all’utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni,
Essa obbliga il datore di lavoro a:
Due normative regolano le destinazioni d'uso e la progettazione (obblighi del produttore) dei DPI. I livelli di qualità e di siurezza dei DPI dovranno essere certicati conformi ai requisiti essenziali di igiene e di sicurezza.
DUE DIRETTIVE EUROPEE DPI
Al fine di armonizzare le normative dei paesi della comunità Economica Europea in materia di saulute e di sicurezza delle persone,sono state adottate due direttive europee relative ai D.P.I., Dispositivi di Protezione Individuale.
- La direttiva europea 89/656 del 30/11/1989 recepita mediante il D.L. 626 del 19/9/1994, relativa all’uso dei D.P.I.
- La direttiva europea 89/686 del 29/12/1989 recepita mediante il D.L. 475 del 4/12/1992, relativa alla progettazione dei D.P.I.
garantire i lavoratori stessi contro i pericoli di qualsiasi natura ai quali esse risultino esposti. Viene così fissato il principio di garantire la protezione individuale dei lavoratori e si denuncia il pericolo di una falsa sicurezza derivante dalla scelta di un’apparecchiatura inadeguata.
PRODUZIONE E QUALITÀ DEI PRODOTTI
La direttiva 89/686 determina, per ciascuna categoria dei D.P.I. le procedure di certificazione e le norme tecniche cui tali apparecchiature debbono adeguarsi per poter circolare liberamente nelle CEE.
Essa si applica alle maschere per la respirazione, agli occhiali protettivi, alle cuffie, alle protezioni antirumore, alle protezioni contro le cadute dall’alto, alle calzature, agli indumenti e ai guanti di protezione.
ARTICOLI A NORMA CE cat. 1
Sono tutti i D.P.I. che proteggono contro rischi di minore entità. Essi devono essere muniti di autocertificazione rilasciata dal produttore dietro propria responsabilità che commercializza il prodotto dichiarando che lo stesso è conforme alle norme tecniche introdotto dai requisiti essenziali della direttiva.
ARTICOLI A NORMA CE cat. 2 e cat. 3
Sono tutti i D.P.I. che proteggono contro rischi gravi (meccanici, chimici, irradiazioni, calore e fuoco, rischi d’impatto, rischi microbiologici, elettricità statica, freddo) per i quali è necessario per il produttore o distributore richiedere la verifica, accompagnata da un dossier tecnico (certificato di conformità) a un laboratorio europeo riconosciuto dalla Commissione delle Comunità Europee.
Se l’esito della verifica sarà positivo, il fabbricante potrà apporre sui D.P.I. il marchio CE regolamentare oltre il marchio specifico della norma europea applicabile.
Nel caso il D.P.I. sia di categoria 3 la procedura sarà la stessa con la sola differenza che i prodotti dovranno essere sottoposti ad un controllo di fabbricazione da parte dell’ente - laboratorio riconosciuto dalla Commissione delle Comunità Europee - attraverso un sistema di assicurazione della qualità CE con controllo della produzione.
Ottenuta la certificazione, i D.P.I. potranno riportare i marchi CE accompagnati da un documento informativo che, elaborato e consegnato obbligatoriamente dal produttore, conterrà le istruzioni per la conservazione, l’uso, la pulitura, la manutenzione, la revisione, i livelli di prestazione ottenuti nel corso delle prove in laboratorio, la data o termine di scadenza, il significato della marcatura.
UTILIZZO DEI DPI
La direttiva 89/656 riguarda le procedure di organizzazione, le condizioni di realizzazione e di utilizzo applicabili a D.P.I.; essa riguarda altresì le prescrizioni minime di sicurezza e di igiene inerenti all’utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni,
Essa obbliga il datore di lavoro a:
- mettere a disposizione del lavoratore, gratuitamente e singolarmente, i D.P.I. necessari ed adatti al lavoro da svolgere;
- verificare la scelta corretta dei D.P.I., in base all’analisi dei rischi e delle prestazioni offerte dai D.P.I.;
- verificare che i D.P.I. siano effettivamente usativerificare che i D.P.I. messi a disposizione siano di tipo conforme;
- informare adeguatamente i responsabili della realizzazione o della manutenzione dei D.P.I.
- assicurare il corretto funzionamento e una condizione igienica soddisfacente dei D.P.I. attraverso manutenzione, riparazione e sostituzione dei D.P.I. stessi seconda necessità;
- informare gli utilizzatori dei rischi per i quali i D.P.I. sono predisposti, delle condizioni di utilizzo, nonché delle istruzioni o modalità d’uso relative ai D.P.I.;
- formare e addestrare i destinatari all’utilizzo corretto dei D.P.I. Tale formazione dovrà essere ripetuta quando necessario affinché i D.P.I. siano utilizzati in conformità alle modalità d’uso.